Fotovoltaico in Sicilia: iter autorizzativo per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra
L’iter autorizzativo per l’installazione di impianti fotovoltaici a terra è un processo lungo e complesso. La regione siciliana però ha sposato, insieme alle normative nazionali, delle peculiarità regionali e provinciali volte a semplificare il processo di sviluppo del fotovoltaico in Sicilia.
Se siete proprietari di un terreno in Sicilia o avete mai chiesto maggiori informazioni relative al fotovoltaico a terra in questa regione, avrete sicuramente sentito parlare almeno una volta della PAS (procedura abilitativa semplificata).
La PAS è un procedimento semplificato, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, e finalizzato a rendere più semplice e veloce la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra fino a una potenza massima di 1MWp (per cui è interessante solamente per i terreni da circa 2-3 ettari).
Per tutte le autorizzazioni invece di impianti di potenza superiore a 1 MWp, si deve fare riferimento al procedimento standard che ha una durata di 180 giorni, più altri 120 giorni per eventuali ricorsi da parte di privati, aziende e/o enti pubblici.
Un testo molto utile per approfondire l’iter autorizzativo in Sicilia è il P.E.A.R.S (Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano), che definisce le linee guida regionali per l'autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili.
Il P.E.A.R.S è stato approvato il 9 marzo 2009 con la deliberazione della giunta regionale n.1/2009, a seguito del decreto del Presidente della Regione Sicilia ed è finalizzato al conseguimento di una serie di obiettivi, tra cui la diversificazione delle fonti energetiche, la riduzione del tasso di immissione in atmosfera di CO2 in rapporto alla produzione di energia rinnovabile realizzata e la salvaguardia e la tutela del paesaggio.
Scopriamo insieme quali sono i punti salienti del Piano Energetico Ambientale della regione Sicilia e le peculiarità del suo iter autorizzativo.
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1 - Autorizzazione alla realizzazione di impianti fotovoltaici.
Uno dei primi punti del P.E.A.R.S riguarda l’autorizzazione, in cui vengono definiti le metodologie di esercizio e il grado di priorità.
Secondo la DGR n.1/2009, l’attività di produzione energetica da fonte rinnovabile deve essere esercitata nel “rispetto della libertà di iniziativa economica ed è soggetta al rilascio di provvedimenti autorizzativi (...) nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza e trasparenza”.
In fase autorizzativa alcuni progetti risultano avere più priorità rispetto ad altri e questi in particolare sono quelli che garantiscono la filiera industriale completa all’interno del territorio regionale, quindi dallo sviluppo dell’impianto, all’esecuzione del progetto al fine di incrementare l’occupazione nella Regione.
Qualsiasi progetto sottoposto a istanza, deve essere corredato di una documentazione specifica e completa e questo è approfondito nel secondo punto del P.E.A.R.S.
2 - Documentazione
All’interno del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano sono definiti in maniera chiara quali sono i documenti e le attestazioni da presentare insieme alla domanda di avvio del procedimento.
Scopriamo di seguito quali documenti sono necessari ai fini del rilascio dell’autorizzazione richiesta:
- l'attestazione di un istituto di credito o di una società abilitata a finanziare l’iniziativa;
- la documentazione attestante la disponibilità giuridica dell’area di impianto in capo al richiedente (il contratto preliminare per il Diritto di Superficie);
- l’autocertificazione con cui il richiedente assume la responsabilità diretta delle fasi di realizzazione e avvio dell’impianto;
- una adeguata dichiarazione di copertura assicurativa per eventuali rischi (es. mancata erogazione servizio fornitura, furto, atti vandalici);
- la comunicazione del gestore di rete, vale a dire la documentazione che attesti che la capacità ricettiva della rete consente l’immissione dei nuovi MWp richiesti per il progetto in essere.
3 - Conferenza dei servizi
Una volta ottenuta tutta la documentazione necessaria da allegare alla domanda di avvio del procedimento, viene indetta una Conferenza dei Servizi.
Di che si tratta?
La Conferenza dei servizi è nata con la legge 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e si tratta di uno strumento procedurale di semplificazione di carattere generale, che ha lo scopo di rendere più snello e veloce un procedimento amministrativo.
Cosa succede se durante la Conferenza dei Servizi emerge che il terreno risulti vincolato ?
Vediamo innanzitutto quali sono le aree principali segnalate dal P.E.A.R.S in cui non è permesso installare impianti fotovoltaici. L’autorizzazione non può essere rilasciata se il terreno è inserito in un contesto di:
- Parchi e riserve regionali;
- Aree ZPS (Zone di Protezione Speciale) e SIC (Siti di Importanza Comunitaria) - fanno eccezione solo le aree per cui l’intervento sia stato valutato realizzabile in fase di valutazione di incidenza ambientale;
- Aree soggette a vincolo archeologico (art.10 D.lgs. 42/04) o aree di interesse archeologico (art.142, lett. m, D.lgs.42/04) ;
- Aree che non rispettano la distanza di 300 m dalla costa (art.142, lett.a, D.lgs. 42/04);
- Aree boscate (art.142, lett. g, D.lgs.42/04);
- Aree considerate naturali protette (art.art.136, D.lgs.42/04 e art.134, lett. c, D.lgs. 42/04);
Qualora l’amministrazione preposta alla tutela ambientale e paesaggistica esprimesse un motivato dissenso riguardo la richiesta di autorizzazione fatta, la decisione sarebbe affidata alla Giunta Regionale, la quale avrebbe a sua volta tempo 10 giorni per emanare un esito finale.
4 - Le misure di mitigazione ambientale
L’esito della conferenza dei servizi e il rilascio dell’autorizzazione finale può essere subordinato all’obbligo da parte dell’azienda di sviluppo o fondo di investimento di adozione di una serie di misure definite “di mitigazione ambientale”. Si tratta di veri e propri “compromessi”, attraverso i quali la regione da un lato permette l’installazione dell’impianto e dall’altro la società si impegna a rispettare le richieste ambientali fatte.
Facciamo un esempio pratico citato anche sul P.E.A.R.S: per i terreni agricoli, il rilascio di autorizzazione per installare un impianto fotovoltaico a terra deve essere necessariamente subordinato alla realizzazione di una fascia arborea di almeno 10 m di larghezza con vegetazione autoctona e che sia compatibile con la funzionalità dell’impianto. Pertanto senza quella fascia arborea, non sarebbe consentita l’installazione.
Altre misure di mitigazione possono essere ad esempio un impegno da parte della società per una riforestazione, un disinquinamento dei litorali marini o la creazione di aree verdi urbane.
Infine, laddove non fosse possibile attuare una di queste misure, il P.E.A.R.S prevede anche le cosiddette misure di compensazione, seguendo la stessa logica di compromesso delle precedenti. Tra queste ad esempio l’impegno da parte della società a destinare per usi collettivi una parte dell’energia prodotta, così da ridurre i costi di energia anche per le imprese insediate nel territorio.
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